(art. 54 cpv. 1 e 2 LICol)
- Sono ammessi investimenti in:
- valori mobiliari ai sensi dell’articolo 71;
- strumenti finanziari derivati ai sensi dell’articolo 72;
- quote di investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze dell’articolo 73;
- strumenti del mercato monetario ai sensi dell’articolo 74;
- depositi a vista e a termine, con una scadenza fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
- Non sono ammessi:
- investimenti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, merci e titoli di merci;
- vendite allo scoperto di investimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d.
- Negli investimenti diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 può essere investito al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo.
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