951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 54 LICol)
Si considerano valori mobiliari le cartevalori e i diritti valori ai sensi dell’articolo 54 capoverso 1 LICol, che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o permuta, simili cartevalori o diritti valori, segnatamente iwarrant .
Gli investimenti in valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. I titoli devono essere venduti entro un mese se, dopo un anno dal loro acquisto, non sono ancora ammessi in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico.
La FINMA può concretizzare gli investimenti ammessi per un fondo in valori mobiliari secondo il diritto delle Comunità europee vigente nel caso specifico.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
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