951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 54 e 56 LICol)
Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi se:
sono basati su valori quali investimenti ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettere a–d, indici finanziari, saggi di interesse, corsi di cambio, crediti o valute;
i valori di base sui quali poggiano sono ammessi come investimento dal regolamento del fondo;
sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
Nel caso di operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) devono inoltre essere adempiute le seguenti condizioni:
la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e specializzato in queste operazioni;
i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione agli istituti emittenti è possibile in ogni momento. Possono inoltre essere valutati in modo affidabile e ricostruibile.
L’impegno complessivo di un fondo in valori mobiliari connesso con strumenti finanziari derivati non deve superare il 100 per cento del patrimonio netto del fondo. L’impegno finanziario complessivo non deve superare il 200 per cento del patrimonio netto del fondo. Tenuto conto della possibilità di assunzione temporanea di crediti nella misura del 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo (art. 77 cpv. 2), l’impegno complessivo non deve superare il 210 per cento del patrimonio netto del fondo.
Iwarrant devono essere trattati come strumenti finanziari derivati.
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