(art. 26 cpv. 3 e 55 cpv. 1 lett. a e b LICol)1
- Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche sono ammessi soltanto se mirati a una gestione efficiente del patrimonio del fondo. La banca depositaria è responsabile di uno svolgimento conforme al mercato e ineccepibile del prestito di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche.
- Le banche, ibroker , gli istituti di assicurazione e le organizzazioni diclearing di valori mobiliari possono essere assunti come prestatori per le operazioni di prestito di valori mobiliari, sempre che siano specializzati nel prestito di valori mobiliari e forniscano garanzie corrispondenti al volume e al rischio delle operazioni prospettate. Le operazioni pensionistiche possono essere svolte alle medesime condizioni con gli istituti menzionati.
- Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere disciplinati in un contratto quadro standard.
- Il contratto del fondo o il regolamento di investimento e il prospetto devono contenere le seguenti indicazioni sui prestiti di valori mobiliari e sulle operazioni pensionistiche:
- l’indicazione se l’investimento collettivo di capitale può effettuare operazioni di prestito di valori mobiliari;
- l’indicazione se l’investimento collettivo di capitale può effettuare operazioni pensionistiche;
- i valori limite massimi assoluti o relativi dei prestiti di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche;
- i rischi connessi a queste operazioni.2
- Il rapporto annuale e il rapporto semestrale dell’investimento collettivo di capitale devono contenere le seguenti indicazioni sui prestiti di valori mobiliari e sulle operazioni pensionistiche effettuati dalla direzione del fondo o dalla SICAV per conto dell’investimento collettivo di capitale:
- il valore dei valori mobiliari dati in prestito e delle operazioni pensionistiche alla data di chiusura dell’esercizio contabile o alla fine della prima metà dell’esercizio contabile;
- l’ammontare dei crediti e degli impegni risultante dalle operazioni pensionistiche;
- la media annuale o semestrale della parte dei valori mobiliari dati in prestito;
- la parte massima dei valori mobiliari dati in prestito, quale valore massimo giornaliero;
- la ripartizione dei redditi lordi derivanti dai prestiti di valori mobiliari e dalle operazioni pensionistiche tra la direzione del fondo e l’investitore (revenue split );
- i redditi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti ottenute (cash collateral );
- la forma del deposito delle garanzie prestate dall’investimento collettivo di capitale (conti segregati o conti omnibus).3