(art. 55 cpv. 1 lett. c e d, nonché cpv. 2 LICol)
- A carico del fondo in valori mobiliari:
- non possono essere concessi crediti o concluse fideiussioni;
- può essere costituito in pegno o trasferito a titolo di garanzia al massimo il 25 per cento del patrimonio netto del fondo.
- I fondi in valori mobiliari possono assumere temporaneamente crediti fino al 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo.
- Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche effettuate comereverse repo non sono considerati concessione di credito ai sensi del capoverso 1 lettera a.
- Le operazioni pensionistiche effettuate comerepo sono considerate assunzione di credito ai sensi del capoverso 2, tranne nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un’operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari del medesimo tipo e della medesima bonità in relazione con un’operazione pensionistica opposta (reverse repo ).1