951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 57 LICol)
Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi degli articoli 78–80 presso il medesimo emittente non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.
Investimenti e strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 78 del medesimo gruppo imprenditoriale non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.
Le limitazioni di cui agli articoli 78–80 e 83 capoverso 1 non possono essere cumulate.
Nel caso degliumbrella fund queste limitazioni si applicano singolarmente a ogni comparto.
Le società, che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto, sono considerate come un unico emittente.
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