951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 57 LICol)
La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente se:
il regolamento del fondo prevede la riproduzione di un indice dei diritti di partecipazione o di credito (indice del fondo) riconosciuto dalla FINMA; e
l’indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pubblicato in modo adeguato.
Il limite è aumentato al 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente che predominano sui mercati regolamentati. Questa eccezione può essere rivendicata per un solo emittente.
Per quanto riguarda l’osservanza del limite del 40 per cento previsto dall’articolo 78 capoverso 2, gli investimenti menzionati nel presente articolo non vanno considerati.
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