(art. 59 cpv. 1 e 62 LICol)
- Gli investimenti di fondi immobiliari o di SICAV immobiliari devono essere menzionati espressamente nel regolamento del fondo.1
- Si considerano beni fondiari ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera a LICol i seguenti beni fondiari iscritti nel registro fondiario conformemente al capoverso 2bissu indicazione della direzione del fondo, della SICAV o della direzione del fondo incaricata dalla SICAV:2
- gli edifici abitativi;
- gli immobili adibiti esclusivamente o prevalentemente a scopi commerciali; la quota commerciale è prevalente se il relativo reddito rappresenta almeno il 60 per cento del reddito immobiliare (immobili adibiti a uso commerciale);
- le costruzioni a utilizzazione mista, che servono a scopi sia abitativi sia commerciali; è data utilizzazione mista se il reddito della parte commerciale rappresenta più del 20 per cento, ma meno del 60 per cento del reddito immobiliare;
- la proprietà per piani;
- il terreno edificabile (compresi gli stabili da demolire) e gli edifici in costruzione;
- i beni fondiari in diritto di superficie.
- I beni fondiari devono essere iscritti a registro fondiario a nome della direzione del fondo o della SICAV con menzione dell’appartenenza al fondo immobiliare. Se il fondo immobiliare o la SICAV a nome di cui il bene fondiario è iscritto è multi-comparto, occorre indicare a quale comparto il bene fondiario appartiene.3
- Sono ammessi come ulteriori investimenti:
- le cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di pegno;
- le partecipazioni e i crediti nei confronti di società immobiliari ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera b LICol;
- le quote di altri fondi immobiliari (compresi iReal Estate Investment Trusts ) nonché le società e i certificati di investimento immobiliare quotate in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c LICol;
- i valori immobiliari esteri ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera d LICol.
- Il capoverso 2bissi applica per analogia alle cartelle ipotecarie e ad altri diritti contrattuali di pegno.4
- I beni fondiari non edificati di un fondo immobiliare devono essere urbanizzati e idonei a una costruzione immediata e devono disporre di un’autorizzazione edilizia passata in giudicato per la costruzione in questione. I lavori di costruzione devono poter essere avviati prima della scadenza della validità della pertinente autorizzazione edilizia.5