951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 62 LICol)
I fondi immobiliari devono ripartire i loro investimenti su almeno dieci beni fondiari. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi, nonché le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.
Il valore venale di un bene fondiario non può superare il 25 per cento del patrimonio del fondo.
Si applicano le seguenti limitazioni riferite al patrimonio del fondo:
terreno edificabile, compresi gli stabili da demolire, ed edifici in costruzione, fino a un massimo del 30 per cento;
1 beni fondiari in diritto di superficie, fino a un massimo del 30 per cento;
cartelle ipotecarie e altri diritti contrattuali di pegno immobiliare, fino a un massimo del 10 per cento;
quote di altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 lettera c, fino a un massimo del 25 per cento.
Gli investimenti ai sensi del capoverso 3 lettere a e b possono ammontare al massimo al 40 per cento del patrimonio del fondo.2
La FINMA può, in casi motivati, ammettere deroghe.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.