(art. 63 cpv. 2 e 3 LICol)
- Sono considerate persone vicine in particolare:
- la direzione del fondo, la SICAV, la banca depositaria e le persone da loro incaricate, segnatamente architetti e imprenditori edili;
- i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori della direzione del fondo o della SICAV;
- il consiglio di amministrazione e i membri della direzione, nonché i collaboratori della banca depositaria incaricati della sorveglianza dei fondi immobiliari;
- la società di audit e i collaboratori incaricati della verifica dei fondi immobiliari;
- i periti incaricati delle stime;
- le società immobiliari non appartenenti al 100 per cento al fondo immobiliare, nonché i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori di tali società immobiliari;
- le amministrazioni immobiliari incaricate dell’amministrazione dei valori immobiliari, nonché i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori di tali amministrazioni immobiliari;
- le persone delle società menzionate nelle lettere a–g che detengono una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LICol.
- Le persone incaricate secondo il capoverso 1 lettera a non sono considerate persone vicine se si può dimostrare che non hanno o non hanno avuto alcun influsso, né diretto né indiretto, sulla direzione del fondo o sulla SICAV e la direzione del fondo o la SICAV non è prevenuta in altro modo nell’affare in questione