951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 64 LICol)
I beni fondiari che la direzione del fondo o la SICAV intende acquistare devono essere fatti stimare preventivamente.1
Il perito incaricato della stima visita i beni fondiari ai fini della stessa.
In caso di alienazione si può rinunciare a una nuova stima se:
la stima esistente non risale a più di tre mesi; e
le circostanze non sono cambiate sostanzialmente.2
La direzione del fondo e la SICAV devono motivare nei confronti della società di audit un’alienazione inferiore o un acquisto superiore al valore di stima.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
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