Il valore venale dei beni fondiari appartenenti all’investimento collettivo di capitale deve essere fatto verificare da un perito incaricato delle stime alla chiusura di ogni esercizio contabile.
La visita dei beni fondiari da parte degli esperti incaricati delle stime deve essere ripetuta almeno ogni tre anni.
I periti incaricati delle stime devono motivare il loro metodo di stima nei confronti della società di audit.
Se la direzione del fondo e la SICAV non riprendono senza variazioni il valore di stima nei conti, devono fornire una giustificazione alla società di audit.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
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