951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 65 LICol)
In caso di costituzione in pegno dei beni fondiari e del trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia ai sensi dell’articolo 65 capoverso 2 LICol, l’onere che grava tutti i beni fondiari non può superare in media un terzo del valore venale.1
1bis. Per tutelare la liquidità l’onere può essere aumentato temporaneamente ed eccezionalmente alla metà del valore venale se:
a. il regolamento del fondo lo prevede; e
b. gli interessi degli investitori rimangono tutelati.2
1ter. La società di audit si esprime in merito alle condizioni di cui al capoverso 1bisnel quadro della verifica del fondo immobiliare.3
Se fanno erigere costruzioni o eseguono il risanamento di edifici, la direzione del fondo e la SICAV possono accreditare al conto economico del fondo immobiliare, per la fase di preparazione, di costruzione o di risanamento dell’edificio, un interesse di costruzione al saggio di mercato usuale per il terreno edificabile e gli edifici in costruzione, sempre che i costi non superino in tal modo il valore venale stimato.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
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