951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 66 LICol)
L’emissione di quote è possibile in ogni momento. Essa può essere effettuata soltanto in tranche.
La direzione del fondo e la SICAV stabiliscono almeno:
il numero pianificato di nuove quote da emettere;
il rapporto di opzione pianificato per gli attuali investitori;
il metodo di emissione del diritto di opzione.
I periti incaricati delle stime verificano il valore venale di ogni bene fondiario per il calcolo del valore di inventario e la fissazione del prezzo di emissione.
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