La denominazione dell’istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole.
Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 52 capoverso 3 e 58 capoverso 3.
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