L’istituto finanziario può delegare compiti soltanto a terzi che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza indispensabili a tale scopo nonché delle autorizzazioni necessarie. Istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.
La FINMA può far dipendere la delega di decisioni di investimento a una persona all’estero dalla conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, segnatamente se il diritto estero richiede la conclusione di un simile accordo.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.