Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto:
le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera;
le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti).
Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell’importanza.
La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest’ultimo è accessibile al pubblico.
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