Gli istituti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 1 necessitano di un’autorizzazione della FINMA.
Non possono essere iscritti nel registro di commercio prima di aver ottenuto l’autorizzazione.
Sono esentati dall’obbligo di autorizzazione gli istituti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c che in Svizzera sono già sottoposti a una vigilanza statale equivalente.
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