La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari.
La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari.
Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all’obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051sui revisori (LSR) di controllare l’osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste.