La FINMA accorda all’istituto finanziario estero l’autorizzazione per l’istituzione di una succursale se: a. l’istituto finanziario estero: 1. dispone di un’organizzazione appropriata, di sufficienti risorse finanziarie e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera, 2. è sottoposto a una vigilanza adeguata e che include la succursale, e 3. fornisce la prova che la ditta della succursale può essere iscritta nel registro di commercio; b. le competenti autorità estere di vigilanza: 1. non sollevano obiezioni quanto all’istituzione di una succursale, 2. si impegnano a comunicare immediatamente alla FINMA l’insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi degli investitori o dei clienti, e 3. prestano assistenza amministrativa alla FINMA; c. la succursale: 1. adempie le condizioni stabilite agli articoli 9–11 e dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d’attività e che prevede un’organizzazione amministrativa o aziendale corrispondente a questa attività, e 2. adempie le condizioni di autorizzazione supplementari di cui agli articoli 54–57.
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