Gli istituti finanziari esteri necessitano di un’autorizzazione della FINMA per occupare in Svizzera persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera sono attive per loro diversamente da quanto prevede l’articolo 52 capoverso 1, in particolare se queste persone trasmettono loro mandati di clienti o li rappresentano a scopo di pubblicità o per altri scopi.
Le direzioni dei fondi estere non possono istituire rappresentanze in Svizzera.
Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una rappresentanza senza l’autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l’attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza.
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