La FINMA accorda all’istituto finanziario estero l’autorizzazione per l’istituzione di una rappresentanza se:
l’istituto finanziario estero è sottoposto a una vigilanza adeguata;
le competenti autorità estere di vigilanza non sollevano obiezioni quanto all’istituzione della rappresentanza;
le persone incaricate della direzione della rappresentanza offrono la garanzia di un’attività irreprensibile.
La FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla garanzia della reciprocità da parte dello Stato nel quale ha sede l’istituto finanziario estero.
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