I gestori patrimoniali e i trustee sottostanno alla vigilanza della FINMA in cooperazione con un organismo di vigilanza ai sensi della LFINMA1. È fatta salva la vigilanza consolidata da parte della FINMA in virtù degli articoli 30 e 49 della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 LFINMA.
La vigilanza continua sui gestori patrimoniali e sui trustee è esercitata dagli organismi di vigilanza autorizzati dalla FINMA.
I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobiliare sottostanno alla vigilanza della FINMA.
Se non è istituito un organismo di vigilanza ai sensi del capoverso 1, la vigilanza è esercitata dalla FINMA.