I gestori patrimoniali e i trustee devono incaricare una società di audit secondo l’articolo 43k capoverso 1 LFINMA1di effettuare una verifica annuale se quest’ultima non è effettuata direttamente dall’organismo di vigilanza interessato.
L’organismo di vigilanza può estendere a un massimo di quattro anni la periodicità della verifica tenendo conto dell’attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi.
Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, i gestori patrimoniali e i trustee presentano all’organismo di vigilanza un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presentato in forma standardizzata.