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Commenti: Art. 64 | Omnilex
Law
/
Art. 64
Art. 63
Art. 65
Art. 64
954.1
LIsFi
Federal Act
1 gen 2020
Fonte originale
Se un istituto finanziario delega funzioni importanti ad altre persone, queste sono sottoposte all’obbligo d’informazione e di notifica di cui all’articolo 29 LFINMA
1
.
La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche presso queste persone.
Footnotes
RS
956.1
↩
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LIsFi · Legge federale sugli istituti finanziari
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