I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono:
incaricare una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 LSR1di effettuare una verifica annuale secondo l’articolo 24 LFINMA2;
far verificare il loro conto annuale e, se del caso, il loro conto di gruppo da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni3.
La FINMA può prevedere che la verifica di cui al capoverso 1 lettera a abbia periodicità pluriennale, tenendo conto dell’attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi.
Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, gli istituti finanziari secondo il capoverso 1 presentano alla FINMA un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presentato in forma standardizzata.
La direzione del fondo incarica la medesima società di audit per se stessa e per i fondi di investimento che dirige.
La FINMA può effettuare essa stessa verifiche dirette.