Le operazioni di credito ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD sono effettuate a titolo professionale se:
con esse viene realizzato un ricavo lordo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e
in un qualsiasi momento il volume di crediti concesso supera i 5 milioni di franchi.
Il ricavo lordo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito.
Se una persona esercita sia operazioni di credito sia un’altra attività che la qualifica come intermediario finanziario, l’esercizio a titolo professionale deve essere accertato separatamente per entrambi i settori di attività. Se il carattere professionale è accertato in uno dei settori di attività, entrambe le attività sono considerate esercitate a titolo professionale.
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