955.021ORD-CFCGFederal Office Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Nel settore dei giochi terrestri, la casa da gioco identifica e registra il giocatore che durante la medesima giornata di gioco effettua una o più transazioni per un importo totale pari o superiore a 4000 franchi, in una delle seguenti categorie:
acquisto di gettoni dalla casa da gioco;
rivendita di gettoni alla casa da gioco;
pagamenti ottenuti ai giochi in denaro automatici;
emissione e incasso di assegni;
cambio di valuta;
cambio del taglio di banconote.
La transazione che ha fatto scattare l’identificazione è registrata sotto il nome del giocatore.
La casa da gioco può adempiere il suo obbligo d’identificazione, anche identificando e registrando immediatamente tutti i giocatori all’entrata della casa da gioco. In tal caso i capoversi 1 e 2 non si applicano.
La casa da gioco stabilisce nelle sue direttive interne quale metodo d’identificazione intende applicare.
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