956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
Dal 1° gennaio 2016 alle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 159 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 20151sull’infrastruttura finanziaria si applicano per quanto concerne la riscossione della tassa di base e della tassa complementare gli articoli 19a –19d .
Le infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 159 capoverso 2 della legge sull’infrastruttura finanziaria sono assoggettate alla tassa a partire dal momento del loro riconoscimento o della loro autorizzazione.