(art. 1 e 157 LInFi)
La presente ordinanza disciplina segnatamente:
- le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario;
- gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di derivati;
- la pubblicità delle partecipazioni;
- le offerte pubbliche di acquisto;
- le deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.