958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 126 cpv. 5 LInFi)
Per la verifica dell’offerta al momento della sua sottomissione la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto preleva emolumenti da ogni offerente.
L’emolumento è calcolato proporzionalmente al valore della transazione:
0,5 per mille fino a 250 milioni di franchi;
0,2 per mille per la parte compresa tra 250 e 625 milioni di franchi;
0,1 per mille per la parte che supera 625 milioni di franchi.
L’emolumento ammonta al minimo a 50 000 franchi e al massimo a 250 000 franchi. In casi particolari, a seconda dell’entità e della complessità della transazione, l’emolumento può essere ridotto o aumentato del 50 per cento al massimo.
Se vengono offerti valori mobiliari in permuta che sono quotati in una borsa, l’importo complessivo dell’offerta è determinato sulla base del corso medio ponderato in funzione del volume delle chiusure borsistiche degli ultimi 60 giorni che precedono la sottomissione dell’offerta o l’annuncio preliminare alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Per valori mobiliari illiquidi o non quotati, l’emolumento è determinato sulla base della valutazione effettuata dal controllore.
In casi particolari, segnatamente quando la società bersaglio o un azionista qualificato causa alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto oneri supplementari, quest’ultima può obbligare anche la società bersaglio e l’azionista qualificato a versare un emolumento. Tale emolumento ammonta almeno a 20 000 franchi ma non può superare l’importo pagato dall’offerente.
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