(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
- L’articolo 123 capoversi 1 e 2 non si applica al riacquisto di titoli di partecipazione propri, se il programma di riacquisto è annunciato o se il riacquisto di titoli di partecipazione propri è effettuato:
- mentre l’emittente rinvia la notifica di un fatto che potrebbe influenzare i corsi secondo le disposizioni della borsa;
- durante dieci giorni di borsa prima della notifica dei risultati finanziari; o
- più di nove mesi dopo il giorno di riferimento dell’ultima chiusura consolidata pubblicata.
- È fatto salvo il riacquisto al prezzo di mercato effettuato da:
- un società di intermediazione mobiliare incaricata prima dell’apertura del programma di riacquisto e che prende le sue decisioni, nel quadro dei parametri fissati dall’emittente, senza essere influenzato da questo ultimo;
- un’unità di negoziazione protetta da barriere informative, purché l’emittente sia un società di intermediazione mobiliare.
- I parametri di cui al capoverso 2 lettera a devono essere stati fissati prima della pubblicazione dell’offerta di riacquisto e possono essere adeguati una volta al mese durante il programma di riacquisto. Se i parametri sono fissati o adeguati entro uno dei termini di cui al capoverso 1, il riacquisto può essere effettuato soltanto dopo un termine di attesa di 90 giorni.