(art. 29 cpv. 1 e 3 lett. b LInFi)
- La sede di negoziazione pubblica in modo continuo durante il normale orario di negoziazione le informazioni sulla trasparenza pre-negoziazione comunicate tramite i suoi sistemi di negoziazione e riguardanti le azioni.
- Per ogni azione devono essere pubblicati i cinque migliori corsi di acquisto e di vendita e il volume degli ordini.
- I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle dichiarazioni vincolanti di interesse alla negoziazione.
- La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:
- i sistemi dei corsi di riferimento, se i corsi di riferimento hanno un’ampia diffusione e sono considerati attendibili dai partecipanti;
- i sistemi che formalizzano esclusivamente le operazioni già negoziate;
- gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della loro divulgazione;
- gli ordini di volume elevato rispetto alle normali dimensioni del mercato.