958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 8, 13 e 14 LInFi)
La controparte centrale è tenuta a istituire un comitato di rischio comprendente rappresentanti dei partecipanti, dei partecipanti indiretti e dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Il comitato fornisce consulenza alla controparte centrale in tutti gli ambiti che possono ripercuotersi sulla gestione del rischio della controparte centrale.
La controparte centrale deve prevedere procedure, una pianificazione delle capacità e capacità ridondanti sufficienti affinché in caso di perturbazione i sistemi siano in grado di elaborare tutte le restanti transazioni prima della fine della giornata.
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