958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 51 LInFi)
La controparte centrale deve disporre di fondi propri minimi pari all’8,0 per cento secondo l’articolo 42 capoverso 1 lettera b OFoP1.2La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all’articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP.3
I fondi propri dedicati di cui all’articolo 53 capoverso 2 lettera c LInFi ammontano almeno al 25 per cento dei fondi propri necessari secondo il titolo terzo dell’OFoP.
La controparte centrale detiene altri fondi propri per coprire i costi della cessazione dell’attività o della ristrutturazione volontarie. Nel caso di controparti centrali di rilevanza sistemica tali fondi devono permettere di attuare il piano ai sensi dell’articolo 72, coprendo tuttavia almeno i costi di esercizio correnti durante sei mesi.
In casi particolari la FINMA può allentare o inasprire i requisiti di cui ai capoversi 1–3.
La controparte centrale deve disporre di un piano che indichi come reperire altri fondi propri qualora i suoi fondi propri non soddisfino più i requisiti di cui ai capoversi 1–4. Il piano deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
Se i suoi fondi scendono al di sotto del 110 per cento dei requisiti di cui ai capoversi 1–4, la controparte centrale ne informa immediatamente la FINMA e la sua società di audit e trasmette alla FINMA un piano indicando come intende rispettare nuovamente il limite.