958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 64 LInFi)
Il depositario centrale deve disporre di sufficienti garanzie per coprire interamente i suoi rischi di credito correnti.
Esso evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo.
Esso prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche.
Il depositario centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, esso affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.
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