958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 66 LInFi)
Il depositario centrale deve disporre di fondi propri minimi pari all’8,0 per cento secondo l’articolo 42 capoverso 1 lettera b OFoP1.2La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all’articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP.3
Per il resto si applica per analogia l’articolo 48 capoversi 3–6.