958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 73e cpv. 2 LInFi)
Per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi si applicano per analogia i requisiti per depositari centrali secondo gli articoli 62–73 LInFi e gli articoli 52–58 della presente ordinanza, salvo che la presente sezione disponga altrimenti.
La segregazione di cui all’articolo 69 LInFi può effettuarsi nel registro elettronico distribuito sul quale si basano i valori mobiliari DTL o nei sistemi del sistema di negoziazione TRD.
Un sistema di negoziazione TRD può autorizzare il regolamento di pagamenti anche in modo diverso da quanto disciplinato all’articolo 65 capoverso 1 LInFi se a tal fine ricorre a un istituto assoggettato alla vigilanza della FINMA.
Nel caso di un sistema di negoziazione TRD, per liquidità in una valuta secondo l’articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono anche beni crittografici, se l’obbligazione di pagamento deve essere adempiuta nella stessa valuta virtuale.
In deroga all’articolo 52, il sistema di negoziazione TRD non deve istituire un comitato degli utenti.
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