(art. 73f LInFi)
Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD il capitale minimo ammonta:
- a 500 000 franchi, se tali sistemi non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c;
- al 5 per cento dei valori mobiliari TRD custoditi, ma almeno a 500 000 franchi, se tali sistemi forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c.