958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 104 LInFi)
Le operazioni in derivati effettuate con controparti a cui non si applicano le disposizioni sul commercio di derivati devono essere comunicate dalla controparte sottoposta alla legge.
Fatto salvo l’articolo 104 capoverso 4 LInFi, le operazioni compensate centralmente, effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, devono essere comunicate di volta in volta dalla controparte che nella catena è più vicina alla controparte centrale.
Fatti salvi accordi di altro tenore, la qualifica di controparte alienante è determinata secondo gli standard internazionali consueti per il settore e riconosciuti.
Fatto salvo l’articolo 105 capoverso 4 LInFi, una controparte può comunicare dati a un repertorio di dati sulle negoziazioni in Svizzera o all’estero senza il consenso della sua controparte o di un cliente finale o senza informarli se ciò avviene in adempimento di obblighi sanciti dal titolo terzo della LInFi.
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