958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 107–111 LInFi)
Gli obblighi di riduzione dei rischi si applicano soltanto alle operazioni in derivati tra imprese.
Se stabilisce che un’operazione in derivati non deve più essere assoggettata all’obbligo di compensazione, la FINMA lo comunica tempestivamente alle controparti e accorda loro un termine appropriato per gli adeguamenti necessari.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.