(art. 105 cpv. 3)
1.1 Se la solvibilità dei titoli di credito è valutata da un’agenzia di rating autorizzata, si possono indicare le stime della volatilità per ogni categoria di titoli. 1.2 Le categorie di titoli devono essere delimitate in considerazione del tipo di emittente del titolo, del suo rating, della durata residua e della «modified duration». Le stime della volatilità devono essere rappresentative rispetto ai titoli effettivamente compresi nella categoria in questione. 1.3 Per gli altri titoli di credito o titoli azionari riconosciuti come garanzia le riduzioni di valore devono essere calcolate singolarmente per ogni titolo. 1.4 Le volatilità delle garanzie e dei disallineamenti valutari devono essere stimate separatamente. Le volatilità stimate non possono tener conto delle correlazioni tra esposizioni non garantite, garanzie e tassi di cambio. 1.5 Se le riduzioni di valore sono calcolate per mezzo di stime proprie, devono essere adempiuti i seguenti requisiti quantitativi: 1.5.1 Nel calcolo della riduzione di valore deve essere applicato un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento. 1.5.2 La durata minima di detenzione è di 10 giorni operativi. 1.5.3 Se la frequenza delle rivalutazioni è superiore a un giorno, la riduzione minima di valore deve essere graduata in funzione del numero di giorni operativi tra due rivalutazioni applicando la formula seguente: H = HM √[(NR + (TM - 1)) / TM] dove: H = riduzione di valore da applicare HM = riduzione di valore in caso di rivalutazione giornaliera NR = effettivo numero di giorni operativi tra due rivalutazioni TM = durata minima di detenzione fissata per l’operazione in questione. 1.5.4 È necessario considerare la scarsa liquidità degli attivi di qualità inferiore. Nei casi in cui la durata di detenzione fissata risulta eccessivamente ridotta rispetto alla liquidità delle garanzie, la durata di detenzione deve essere aumentata. Le banche devono riconoscere i casi in cui dati storici sottovalutano la potenziale volatilità, in particolare nel caso di un regime di ancoraggio valutario. In questi casi i dati devono essere sottoposti a uno stress test. 1.5.5 Il periodo campione scelto per il calcolo delle riduzioni di valore deve ammontare ad almeno un anno. Se le singole osservazioni giornaliere sono ponderate in modo diverso, il periodo campione medio ponderato deve ammontare ad almeno un anno (vale a dire che i singoli valori devono risalire, nella media ponderata, almeno a un anno prima). 1.5.6 I dati devono essere aggiornati almeno ogni tre mesi. Se le condizioni di mercato lo richiedono, il loro aggiornamento va eseguito senza indugio.
2.1 I dati sulle volatilità stimate e sui periodi di detenzione devono essere utilizzati nel processo giornaliero di gestione dei rischi della banca. 2.2 Le banche devono assicurare che i requisiti richiesti nel presente allegato vengano trasposti in modo corretto nelle direttive, nelle procedure e nei controlli interni concernenti il sistema di misurazione dei rischi. 2.3 Il sistema di misurazione dei rischi deve essere applicato congiuntamente ai limiti di credito interni. 2.4 Nell’ambito del processo interno di revisione, il sistema di misurazione dei rischi deve essere sottoposto periodicamente a una verifica da parte di un organo indipendente. La verifica deve comprendere quantomeno i seguenti aspetti: 2.4.1 l’integrazione della misurazione dei rischi nella gestione quotidiana dei rischi; 2.4.2 la convalida di ogni modifica rilevante operata nella procedura di misurazione dei rischi; 2.4.3 l’esattezza e la completezza dei dati relativi alle posizioni; 2.4.4 l’esame della coerenza, della tempestività e dell’attendibilità delle fonti utilizzate per i modelli interni nonché dell’indipendenza di tali fonti; e 2.4.5 l’esattezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.
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