958.111OInFi-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Le società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi e i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione1registrano gli ordini e le transazioni che devono essere registrati ai sensi dell’articolo 74 OIsFi e dell’articolo 36 OInFi in un giornale, indipendentemente dal fatto che i valori mobiliari o i derivati siano negoziati o meno in una sede di negoziazione. Il giornale può anche essere suddiviso in più giornali parziali.2
Per quanto riguarda gli ordini ricevuti, nel giornale devono essere registrate:
la denominazione dei valori mobiliari e dei derivati;
la data e l’ora precisa di ricevimento dell’ordine;
la designazione dell’ordinante;
la descrizione del tipo di transazione e di ordine;
l’entità dell’ordine.
Per quanto riguarda le transazioni effettuate, nel giornale devono essere registrati:
la data e l’ora precisa dell’esecuzione;
l’entità della transazione;
il corso realizzato o attribuito;
il luogo della transazione;
la designazione della controparte;
la data di valuta.
Indipendentemente dal fatto che siano soggetti o meno all’obbligo di comunicazione secondo il capitolo 2, gli ordini ricevuti e le transazioni effettuate devono di principio essere registrati in forma standardizzata, cosicché possano essere fornite alla FINMA, se essa le richiede, informazioni complete e tempestive.
Footnotes
Poiché ipartecipanti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico. ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). ↩
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