L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
visto l’articolo 51 capoverso 2 della legge federale del 15 giugno 20181sugli istituti finanziari (LIsFi);
visto l’articolo 74 capoverso 4 dell’ordinanza del 6 novembre 20192sugli istituti finanziari (OIsFi);
visti gli articoli 39 capoverso 2, 101 capoversi 1 e 2, 123 capoversi 1 e 2, e
135 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 20153sull’infrastruttura
finanziaria (LInFi);
visto l’articolo 36 capoverso 4 dell’ordinanza del 25 novembre 20154sull’infrastruttura finanziaria (OInFi),5
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