(art. 120 cpv. 1 e 4, 123 cpv. 1 LInFi)
- Un obbligo di comunicazione sussiste in particolare anche se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi:
- in seguito a un aumento, una riduzione o una ristrutturazione del capitale societario;
- in caso di acquisto o alienazione di titoli di partecipazione propri da parte di una società;
- 1 in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni secondo l’articolo 71 della legge del 15 giugno 20182sui servizi finanziari (LSerFi);
- soltanto in virtù della quota dei diritti di voto delle posizioni di acquisto di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a numero 1, a prescindere dal fatto che siano esercitabili o meno e che la quota totale dei diritti di voto, tenuto conto dei derivati su titoli di partecipazione di cui all’articolo 15, raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
- in seguito a un trasferimento di titoli di partecipazione avvenuto in virtù della legge o di una decisione giudiziaria o amministrativa.
- Qualsiasi modifica alle informazioni ai sensi dell’articolo 22 capoversi 1 lettere d ed e, 2 lettere c, d e f nonché 3 determina un nuovo obbligo di comunicazione.