(art. 120 cpv. 1, 123 cpv. 1 LInFi)
- Le operazioni di prestito e le operazioni analoghe, quali l’alienazione di valori mobiliari accompagnata da un obbligo di riacquisto (operazioni di riporto) o le cessioni in garanzia con trapasso della proprietà devono essere dichiarate.
- È soggetta all’obbligo di comunicazione unicamente la parte contraente che, nell’ambito di tali operazioni, detiene temporaneamente i valori mobiliari:
- nelle operazioni di prestito, il mutuatario;
- nel caso di operazioni con obbligo di riacquisto, l’acquirente;
- nel caso di cessioni di garanzia, il destinatario della garanzia.
- Al termine della transazione, se si raggiunge oppure si scende al di sotto di un valore soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi la parte contraente che restituisce i valori mobiliari di cui al capoverso 2 è sottoposta a un nuovo obbligo di dichiarazione.
- Le operazioni di prestito e le operazioni accompagnate da un obbligo di riacquisto non devono essere dichiarate, se sono eseguite in forma standardizzata mediante piattaforme di negoziazione allo scopo di gestire la liquidità.