958.111OInFi-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 123 cpv. 1 LInFi)
Dal momento della pubblicazione dell’annuncio preliminare dell’offerta pubblica di acquisto o del prospetto concernente tale offerta (prospetto dell’offerta) fino alla scadenza del termine suppletivo, le seguenti persone sono soggette unicamente agli obblighi di comunicazione emanati dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’articolo 134 capoverso 5 LInFi:
persone che operano d’intesa con l’offerente o come gruppo organizzato;
persone secondo l’articolo 134 capoverso 1 LInFi, che detengono, direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi, una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società mirata o eventualmente di un’altra società, i cui titoli di partecipazione sono oggetto di scambio;
persone designate dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto secondo l’articolo 134 capoverso 3 LInFi.
I fatti da dichiarare che si sono verificati nel corso di una procedura di offerta pubblica di acquisto devono essere comunicati alla scadenza del termine suppletivo in conformità alle disposizioni della presente ordinanza.
I capoversi 1 e 2 non si applicano al riacquisto di titoli di partecipazione propri.
Footnotes
Poiché gliofferenti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico. ↩
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