(art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi)
- In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull’esistenza o sull’assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente all’organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista.
- L’organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.