958.111OInFi-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 123 cpv. 1 LInFi)
La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:
quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell’articolo 15 detenuti dalle persone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del valore soglia del 3 per cento, è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto;
fatti originanti l’obbligo di comunicazione, quali:
1. l’acquisto,
2. l’alienazione,
3. il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi),
4. l’esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell’articolo 15,
5. la modifica del capitale sociale,
6. il prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe ai sensi dell’articolo 17,
7. la decisione di un tribunale o di un’autorità,
8. la motivazione di un’intesa comune,
9. la modifica nella composizione di un gruppo, oppure
10. la modifica delle indicazioni dichiarate;
c. momento (data) in cui sorge l’obbligo di comunicazione;
d. momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferimento non coincide con il momento (data) in cui sorge l’obbligo di comunicazione;
e. cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale e sede dell’acquirente o dell’alienante.
Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni:
a.1 nei casi di cui all’articolo 120 capoverso 3 LInFi:
1. la quota dei diritti di voto interessata dal libero esercizio di tali diritti, che la persona legittimata è tenuta a specificare nella dichiarazione,
2. se del caso, che la dichiarazione non è effettuata dalla persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto bensì dalla persona che li controlla direttamente o indirettamente (dichiarazione su base consolidata);
b. nel caso di operazioni effettuate d’intesa o come gruppo organizzato secondo l’articolo 12, le indicazioni di cui all’articolo 121 LInFi e all’articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza;
c. nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l’articolo 15 che hanno un numero di valore dei titoli (ISIN), tale numero;
d. nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l’articolo 15 che non hanno un ISIN, l’indicazione delle condizioni essenziali, quali:
1. l’identità dell’emittente,
2. il sottostante,
3. il rapporto di opzione,
4. il prezzo di esercizio,
5. il termine di esercizio,
6. le modalità di esercizio;
e.2 nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 18 capoverso 3, l’indicazione che i requisiti di cui all’articolo 18 capoverso 5 sono soddisfatti;
f. nel caso dei negozi giuridici di cui all’articolo 17:
1. la quota dei diritti di voto, la categoria e il numero dei titoli di partecipazione o dei derivati su titoli di partecipazione trasferiti ai sensi dell’articolo 15 e dei diritti di voto ad essi vincolati,
2. il genere di negozio giuridico,
3. la data prevista della restituzione oppure, qualora sia stato concesso un diritto di voto a tale scopo, se quest’ultimo spetta alla parte che soggiace all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 17 capoverso 2 o alla controparte.
In caso di acquisto indiretto o alienazione indiretta (art. 11), la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia sull’acquirente o l’alienante diretto sia sull’avente economicamente diritto.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 26 gen. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 547). ↩