(art. 135 cpv. 1 e 4, 136 cpv. 2 LInFi)
- Fatti salvi importanti motivi, l’offerta obbligatoria deve essere incondizionata.
- Importanti motivi sussistono in particolare se:
- per l’acquisto è necessaria un’autorizzazione dell’autorità;
- i titoli di partecipazione da acquistare non conferiscono alcun diritto di voto; o
- l’offerente esige che la sostanza economica designata concretamente della società mirata non venga modificata.